Capita spesso di sentire, tra i “non addetti ai lavori”, che la Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, etc.), per poter entrare in una proprietà privata, debba obbligatoriamente essere in possesso del “mandato” del giudice. Ma è realmente così?
Intanto, occorre specificare che la perquisizione è un mezzo di ricerca della prova, disciplinato dall’art. 247 del Codice di procedura penale, che può avere ad oggetto non solo luoghi, ma anche persone, veicoli e apparecchiature informatiche (es., telefoni, tablet, pc, etc.); scopo della perquisizione è ricercare il corpo del reato o cose pertinenti al reato e, per quanto riguarda le perquisizioni locali, anche, in caso di fondato motivo, l’imputato o l’evaso.
In linea generale, la perquisizione viene disposta con decreto motivato (impropriamente definito “mandato”) da parte del magistrato procedente, il quale può procedere personalmente o – come sovente accade – può delegare il compimento dell’atto ad ufficiali della polizia giudiziaria.
Vi sono casi, però, nei quali la polizia giudiziaria può procedere a perquisizione in assenza del decreto del pubblico ministero, ovvero di propria iniziativa; trattasi di situazioni particolari di emergenza, previste dall’art. 354 del Codice di Procedura Penale, dinanzi alle quali non è opportuno attendere il decreto del magistrato.
Tali situazioni si identificano principalmente con i casi di flagranza di reato o di evasione, o con i casi nei quali gli Ufficiali di polizia giudiziaria debbano procedere ad eseguire un arresto o un fermo e vi sia fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse (per quanto riguarda la perquisizione personale) o quando vi sia fondato motivo di ritenere che cose o tracce pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso (per quanto riguarda la perquisizione locale). Nei casi di arresto o fermo, la Polizia Giudiziaria può agire di propria iniziativa se, per particolari motivi d’urgenza, non è possibile attendere l’emissione del decreto di perquisizione da parte del Pubblico Ministero.
In tali situazioni di emergenza, la perquisizione può estendersi ad apparecchiature informatiche o telematiche, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando si ha fondato motivo di ritenere che in questi sistemi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possano essere cancellati o dispersi. La polizia giudiziaria deve, comunque, adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originari e ad impedirne l’alterazione.
Delle proprie perquisizioni, la Polizia Giudiziaria deve redigere apposito verbale, che deve essere trasmesso, entro 48 ore, al Pubblico ministero, per la convalida, con decreto motivato, entro le successive 48 ore.