Mi piacerebbe che si utilizzassero i social network con minore leggerezza, perchè molti utilizzatori non sanno di essere esposti a rischi o di porre in essere delle condotte che potrebbero configurare un reato o, ancora, di essere possibile vittima di un reato.
I reati “social” più frequenti, di cui spesso ci si occupa nelle aule di Giustizia, sono quello di sostituzione di persona e di diffamazione on line.
Con riferimento al primo, l’art. 494 c.p. punisce il comportamento di crea un profilo falso, spacciandosi per persona diversa ed intrattenendo conversazioni e corrispondenza telematica ed informatica con altre persone.
Per integrare il reato, la norma richiede il dolo specifico, cioè la consapevolezza di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non soltanto di tipo economico o di arrecare ad altri un danno.
Può costituire reato, pertanto, l’ingannare gli altri utenti sulla propria identità o professione o utilizzare simboli o nickname per rappresentare una realtà diversa.
La fattispecie di diffamazione on line (art. 595 c.3 c.p.), invece, punisce la condotta di chi lede l’onore ed il decoro di un’altra persona, attraverso i social, ad esempio scrivendo frasi offensive, pubblicando foto pregiudizievoli per il soggetto ritratto o diffondendo notizie denigratorie.
Ai fini della sussistenza del reato, la comunicazione deve essere rivolta a più persone, per cui non si configurerà il reato se, ad esempio, l’offesa avviene tramite messaggio privato nella chat con un’altra persona; inoltre, la persona cui l’offesa è diretta deve essere assente, cioè non deve percepire direttamente il contenuto lesivo della comunicazione.
Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore ad € 516,00.
Veramente raccomando, quindi, maggiore prudenza nell’utilizzo dei social ed, altresì, maggiore controllo nei confronti dell’utilizzo che anche i minori, spesso esposti alle suindicate problematiche, ne fanno.