Capita sempre più spesso che le coppie scelgano di andare a convivere e, statisticamente, si celebrano meno matrimoni, sia civili che religiosi.
Ciò ha comportato la necessità di regolarizzare le tante unioni di fatto, onde evitare che gli interessati non vedano riconosciuti i diritti reciproci della coppia, come ad esempio il diritto a ricevere informazioni in caso di malattia del convivente o il diritto di accedere al luogo di cura del convivente (e sembra poco?!).
Con la Legge 76/2016 è stata data alle c.d. coppie di fatto, cioè a quelle coppie nelle quali i soggetti non sono uniti da alcun legame di parentela, matrimonio o unione civile, la possibilità di regolare i loro rapporti economici e giuridici.
Il contratto di convivenza non è obbligatorio, ma se stipulato formalizza il rapporto davanti alla Legge, dando vita ad una serie di diritti in capo ai soggetti contraenti, come ad es. diritto di visita, assistenza ed accesso alle informazioni in caso di malattia, diritto a vivere nella residenza comune dopo l’eventuale morte del partner proprietario dell’immobile, diritto di scegliere l’eventuale regime patrimoniale della comunione dei beni, diritto di regolare le modalità di contribuzione economica con riferimento alle necessità della famiglia.
Per quanto riguarda la procedura, il contratto di convivenza sottoscritto dalle parti viene presentato agli Uffici dell’Anagrafe del Comune di residenza presso cui viene registrato; in tal modo, i conviventi potranno ottenere il Certificato dello Stato di famiglia oltre a veder tutelati i propri diritti come sopra descritti.
Si ricorda che il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione e può essere sciolto dietro richiesta da parte di almeno uno degli interessati.
È consigliabile rivolgersi ad un Avvocato per ricevere l’adeguata assistenza nella stipulazione degli accordi e del contratto di convivenza.