L’art. 1 della Legge n. 103/2017 ha recentemente introdotto una nuova causa di estinzione del reato, la c.d. “estinzione del reato per condotte riparatorie”.
La novità consiste nella possibilità di far dichiarare estinto il reato dal Giudice, a seguito della restituzione o del risarcimento del danno ed attraverso l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile.
Tale facoltà è prevista nei soli casi di reati perseguibili a querela rimettibile, anche quando la persona offesa dal reato non accetti l’offerta risarcitoria avanzata dall’indagato/imputato, ma il Giudice ritenga che tale offerta sia congrua.
Le condotte riparatorie, per avere efficacia estintiva del reato, dovrebbero essere poste in essere prima dell’apertura del dibattimento o, nel caso di processi già in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, successivamente.
L’imputato può, altresì, chiedere al Giudice la fissazione di un ulteriore termine per provvedere al risarcimento, quando dimostri di non avere potuto adempiere entro l’apertura del dibattimento per causa a lui non addebitabile.
Qualora le condotte riparatorie abbiano esito positivo, il Giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiarerà estinto il reato.