Diritto penale di impresa
L’Avvocato Annalisa Tironi è competente a fornire assistenza e consulenza a 360° alle imprese ed ai loro membri che si trovino ad affrontare problematiche di natura penale.
Nata in una famiglia di imprenditori da generazioni, ha ben presenti le fatiche e le difficoltà che gli enti si possono trovare ad affrontare e mira alla tutela dell’imprenditore e dei singoli lavoratori, nella consapevolezza che l’impresa funziona bene quanto più ogni parte della stessa “sta bene”.
La tutela fornita alle imprese ed ai loro componenti può essere preventiva o, nel caso in cui la problematica sia già insorta, giudiziale o extra giudiziale.
Data la molteplicità delle problematiche e delle difficoltà che possono insorgere in una impresa, o in capo ai componenti della stessa, si possono LEGGERE QUI solo alcune delle materie di cui l’Avvocato Annalisa Tironi si occupa in tema di diritto penale d’impresa.
Responsabilità degli enti
Infortuni sul lavoro
Reati societari
Reati fallimentari
Reati tributari
Responsabiltà degli enti
Il D.Lgv. 231/01 ha introdotto la c.d. responsabilità penale delle società o responsabilità degli enti, che si rinviene ogni qualvolta un soggetto apicale della società, o un suo sottoposto, pone in essere un reato ad interesse o vantaggio dell’ente.
La responsabilità degli enti è una responsabilità di tipo amministrativo, che, qualora accertata, comporta elevate sanzioni pecuniarie ed, in fase di accertamento, può comportare sanzioni interdittive gravose per l’ente.
Competente ad accertare la responsabilità degli enti per fatto reato è il Giudice penale.
La società dovrà quindi costituirsi in giudizio ed essere rappresentata da un avvocato ed alla stessa si applicano, in linea di massima, le norme del codice di procedura penale previste per l’imputato.
La responsabilità degli enti è esclusa qualora gli enti stessi dimostrino di avere adottato tempestivamente un efficace Modello di Gestione e Controllo (art. 30 D.Lgv. 81/2008), che, effettuata un’accurata valutazione dei rischi, preveda strumenti di prevenzione degli stessi; gli enti dovranno, altresì, dimostrare di avere costantemente vigilato sull’attuazione del Modello stesso, tramite apposito Organismo di Vigilanza.
E’ importante quindi che le società si tutelino, anche in via preventiva, rispetto ad un giudizio penale, in relazione ai reati che possano essere commessi da appartenenti alla società, nell’interesse o a vantaggio della stessa.
L’Avvocato Annalisa Tironi fornisce tutela agli enti tramite la predisposizione di Modelli di Gestione e Controllo e la partecipazione ad Organismi di Vigilanza.
A tal fine, negli anni, conseguiva due Master dedicati:
- Master di Specializzazione “Esperto in Modello 231”, Euroconference, Bologna, 2014
- Corso di specializzazione “Sulla responsabilità amministrativa dell’ente”, Scuola di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista, Unione delle Camere Penali Italiane e Osservatorio D.Lgs. 231/01, 2021.
Infortuni sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro sono trattati dal codice penale agli artt. 589 2 comma c.p. e 590 3 comma 3 c.p., che prevedono la fattispecie dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, gli interessi rilevanti e che devono trovare tutela con l’assistenza di un avvocato, sono sia quello di chi è imputato per avere causato la morte di un lavoratore o delle lesioni in danno dello stesso, violando colposamente le norme antinfortunistiche, sia l’interesse del lavoratore (o dei suoi eredi, in caso di decesso).
Ogni infortunio è a sé e richiede un accurato esame dell’accaduto e delle condotte effettivamente causanti l’evento.
L’Avvocato Annalisa Tironi si avvale di consulenti tecnici di parte ogniqualvolta reputi necessario l’apporto tecnico di altri professionisti, per fornire la migliore assistenza e difesa.
In caso di morte o di lesioni gravi o gravissime di un lavoratore, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, può accertarsi anche la sussistenza o meno della responsabilità dell’ente (ex art. 25 septies D.lgs. 231/01)
Reati societari
Caratteristica distintiva dei reati societari è che non sono previsti dal Codice penale, né da una normativa speciale, ma sono contenuti nel Titolo XI del Codice civile, sotto la rubrica “Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati”.
Nonostante tale scelta legislativa possa apparire singolare, essa trova giustificazione nel fatto che è proprio nel Codice civile che si rinviene la disciplina generale delle società.
Gli articolo dal 2621 c.c. al 2642 c.c. prevedono ipotesi di reato (quali le false comunicazioni sociali, l’indebita restituzione dei conferimenti ai soci o l’aggiottaggio)
Giova ricordare che tali fattispecie rientrano, altresì, tra quelle ricomprese nell’elenco dei reati presupposto di cui all’art. 25ter del D.lgs. 231/2001, concernente la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.
Soggetti attivi dei reati societari possono essere quei soggetti che si trovano in posizione apicale degli enti societari, come gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci ed anche i liquidatori.
Reati fallimentari
I reati fallimentari sono quei reati collegati a fatti penalmente rilevanti posti in essere dall’imprenditore o da altri soggetti in posizione apicale, commessi in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento o durante il corso della procedura concorsuale.
Introdotti con la Legge Fallimentare, oggi sono ricompresi nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019).
Il tipico reato fallimentare è la c.d. bancarotta che può definirsi “semplice” o “fraudolenta”.
La bancarotta semplice (artt. 323 e 330 del D.lgs. 14/2019) consiste nella condotta di quell’imprenditore dichiarato – oggi – in liquidazione giudiziale, che: sostiene spese personali o per la propria famiglia eccedenti la propria condizione economica, ovvero consuma gran parte del proprio patrimonio in operazioni imprudenti o, ancora, compie operazioni imprudenti atte a ritardare il fallimento, aggrava il proprio dissesto economico, non richiedendo la dichiarazione del proprio fallimento, omette di soddisfare le obbligazioni assunte con un precedente concordato preventivo o fallimentare, o non tiene o tiene irregolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge dalla data di inizio dell’impresa o durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
La bancarotta fraudolenta (artt. 322 e 329 del D.lgs. 14/2019) consiste nella condotta di quell’imprenditore dichiarato – oggi – in liquidazione giudiziale che: distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto o in parte i beni con l’intento di recare pregiudizio ai creditori; ovvero espone o riconosce passività inesistenti; e, ancora, distrugge o falsifica i libri e le scritture contabili con l’intento di procurare a sé o agli altri un ingiusto profitto, in pregiudizio dei creditori.
Reati tributari
I reati tributari sono una tipologia di delitti disciplinati dal D.lgs. 74/2000, noto anche come “Testo unico delle disposizioni in materia di imposte sui redditi”, così come modificato dalla Legge 157/2019.
Attraverso tali fattispecie, il legislatore ha assegnato rilevanza penale alle violazioni dell’obbligo di dichiarazione annuale dei redditi o dell’IVA, nelle forme di dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa, nonché nelle condotte di emissione di fatture od altri documenti inesistenti, ovvero condotte di occultamento e distruzione di documenti contabili, di omesso versamento di ritenute o dell’IVA; ed il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni di altri, intesi a rendere inefficace la riscossione coattiva.
La gravità dei reati tributari comporta – in alcuni casi- sequestri e confische e, finanche, misure cautelari personali.
La L. 157/2019 ha particolarmente inasprito l’impianto sanzionatorio di tali reati, elevando le cornici edittali di pena. Ha, inoltre, inserito l’articolo 12-ter sulla confisca in casi particolari, prevendendo quindi che, superata una determinata soglia di evasione, in caso di condanna, si applichi la confisca patrimoniale o per equivalente.
Allo stesso tempo, il Legislatore ha, però, previsto, una espansione delle delle cause di non punibilità, ora accessibili non solo alle fattispecie di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione ma anche ai reati di dichiarazione fraudolenta.
I reati tributari appartengono al novero dei reati che possono essere oggetto della responsabilità dell’ente di cui al decreto legislativo 231/2001.