Guida in stato di ebrezza e di alterazione per uso di stupefacenti
La guida in stato di ebbrezza (ovvero sotto l’influenza dell’alcool), nonché la guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti sono disciplinate dagli artt. 186 e ss. del C.d.S.
La condotta di guida in stato di ebbrezza è sanzionata in maniera graduata a seconda della quantità di alcool presente nel sangue del conducente.
Se il tasso alcolemico accertato ha un valore ricompreso tra lo 0,5 e 0,8 g/l, si configura solo un illecito amministrativo.
Superata la soglia di 0,8 g/l, la guida in stato di ebbrezza costituisce reato, come segue:
– la lettera b) del comma 2 prevede che, se il tasso alcolemico accertato rientra tra lo 0,8 e l’1,5 g/l, il conducente è punito con l’ammenda da € 800 a € 3.200 e l’arresto fino a mesi sei, oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
– la lettera c) del comma 2 punisce il guidatore al quale sia stato rilevato un tasso alcolemico oltre l’1,5 g/l con l’ammenda da € 1.500 ad € 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla sospensione della patente di guida da uno a due anni. In tal caso è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che questo sia di proprietà di persona estranea al reato, ma in questo caso la durata della sospensione è raddoppiata.
È poi previsto un aumento della pena dell’ammenda da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
In caso di sinistro stradale, le sanzioni sono raddoppiate e se si rientra nell’ipotesi di cui alla lettera c), la patente di guida è sempre revocata.
È prevista, tuttavia, la possibilità – tranne in caso di incidente stradale – di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità; tale previsione normativa comporta, in caso di esito positivo dello svolgimento degli stessi, l’estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.
Quando non sia possibile essere ammessi allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, esiste la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova.
Tale istituto ha anch’esso l’effetto dell’estinzione del reato e, per recenti interventi della Corte Costituzionale, comporta benefici equiparabili a quelli ottenibili con i lavori di pubblica utilità.
La condotta di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti è punita con l’ammenda da € 1500 ad € 6000 e con l’arresto da 6 mesi ad un anno, oltreché con la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due anni.
È sempre disposta la confisca del veicolo, salvo nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea al reato; in quest’ultimo caso, per il conducente della vettura la sospensione della patente sarà raddoppiata.
Nel caso in cui il conducente in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un sinistro stradale, le pene sono raddoppiate e la patente è sempre revocata.
Come per la guida in stato di ebbrezza, è previsto un aumento della pena dell’ammenda da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Anche in caso di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è possibile chiedere l’ammissione ai lavori di pubblica utilità o la sospensione del procedimento con messa alla prova, per ottenere i benefici suindicati.
E’ importante ricordare che, per potersi ritenere integrato il reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, è necessario che venga dimostrata non solo la concreta assunzione delle sostanze stupefacenti, ma anche che questa sia stata causa effettiva di alterazione psico-fisica del conducente.