Reati in materia di stupefacenti
Nel sistema penale italiano, la disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti è affidata al D.P.R. 309/1990 (c.d. Testo unico in materia di stupefacenti), che dispone un trattamento sanzionatorio diverso nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto le droghe pesanti oppure le droghe leggere.
Tale normativa prevede un sistema tabellare caratterizzato da un’elencazione tassativa delle sostanze ritenute psicoattive.
Gli articoli 13 e 14 del suindicato Testo unico, infatti, suddividono le sostanze stupefacenti in 5 tabelle:
- le c.d. droghe pesanti;
- le c.d. droghe leggere;
- le sostanze medicinali equiparate, ai fini sanzionatori, alle c.d. droghe pesanti;
- le sostanze medicinali equiparate, ai fini sanzionatori, alle c.d. droghe leggere;
- i c.d. medicinali.
Vengono quindi considerate sostanze stupefacenti solo quelle che risultano inserite nelle tabelle allegate al D.P.R. 309/1990, periodicamente aggiornate dal Ministero della Sanità.
Centrale, nella normativa e disciplina penalistica, è l’art. 73 del D.P.R. 309/1990, rubricato “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, il quale; sanziona una pluralità di condotte, quali: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, messa in vendita, cessione, ricezione, il procurare ad altri, distribuzione, commercio, trasporto, invio, passaggio, spedizione in transito, consegna; e/o detenzione di tali sostanze.
Fondamentale è, altresì, il richiamo al comma 5 del medesimo articolo, che prevede pene estremamente più esigue nei casi “di lieve entità”, così definibili “per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze”.
L’art. 74 del medesimo D.P.R., invece, disciplina la fattispecie della “Associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti o psicotrope”, prevedendo pene severe, a seconda del numero degli associati, delle modalità e finalità dell’associazione.