Sempre più spesso i rapporti di vicinato finiscono per essere oggetto delle vicende processuali all’interno delle aule giudiziarie.
Fra i reati per i quali viene sporta denuncia querela vi rientra quello di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
L’art. 659 c.p. punisce, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309, chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
A chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità si applica l’ammenda da € 103 a € 516.
La Giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere integrato il reato quando la condotta, valutata ex ante, è potenzialmente idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo delle stesse; è necessario, altresì, che le fonti sonore, indicate dalla norma, superino la normale tollerabilità.
Tali elementi costituiscono la linea di confine tra condotte che non hanno alcuna rilevanza penale e ciò che può fondare una responsabilità civile in capo al vicino, che se riconosciuta può portare al risarcimento del danno.
Ad esempio, è illecito penale il rumore della televisione ad alto volume, tale da far udire in maniera chiara e scandita le parole dalla strada (Cass. Pen., III sez., n. 28670 del 9 giugno 2017); viceversa, non è penalmente punibile la condotta di chi fa cadere ripetutamente biglie con colpi ripetuti, posto che tale rumore viene percepito solo dall’appartamento attiguo e non anche dagli altri condòmini o comunque da una parte consistente dello stabile condominiale (Cass. Pen., III sez., n. 30156 del 15 giugno 2017).
In tale ultimo senso, di recente la Cassazione ha annullato la condanna per il reato di cui all’art. 659 c.p. per la proprietaria dei cani che abbaiavano tutta la notte, visto che a lamentarsi erano solo i vicini e non una potenziale pluralità indeterminata di persone (Cass. Pen., III sez., n.16677 del 16 aprile 2018).
Il reato essendo una contravvenzione può essere definito mediante oblazione, che è una causa di estinzione del reato.