L’ingiusta responsabilità dell’ente

Giu 15, 2018

Il D.Lgv. 231/01 prevede la responsabilità dell’ente ogni qualvolta un soggetto (apicale o no) appartenente a quell’ente compia un reato nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso.

La Suprema Corte di Cassazione, nel 2014, si è espressa a Sezioni Unite, indicando che l’interesse deve essere valutato ex ante (rispetto al fatto reato), come interesse ipotizzabile prima del reato, mentre il vantaggio deve essere valutato ex post, quale vantaggio effettivamente conseguito dall’ente a seguito di quel fatto reato.

L’interesse ed il vantaggio devono sussistere, anche solo in alternativa, per ritenere sussistente la responsabilità dell’ente.

Il problema che ho incontrato, come difensore, è che l’interesse ed il vantaggio vengono individuati, dai Procuratori, per lo più nel risparmio in termini economici o di risorse organizzative e, sinora, anche un risparmio irrilevante, rispetto al bilancio ed alla struttura societaria, sono stati consideranti invece rilevanti al fine dell’accertamento della responsabilità societaria.

Ragion per cui, mi viene da dire, sino a diversi orientamenti giurisprudenziali..:”si salvi chi può!”