L’OMICIDIO stradale

Feb 5, 2020

Chi mi conosce sa che non sto mai ferma e che adoro girare in bicicletta per spostarmi in città, credo che sia il mezzo più comodo se utilizzato con criterio (luci, casco, rispetto del codice della strada come per gli automobilisti..mi stanno sui nervi i ciclisti che girano ancora come se vivessero in un mondo senza auto e fossero loro i padroni incontrastati delle strade-idem ovviamente per gli automobilisti che si comportano così).

Chi mi conosce sa anche che negli ultimi anni, vuoi perchè mamma, vuoi perchè avvocato, mi fa sempre più paura questa giungla che è diventata la strada e vorrei davvero che noi tutti ci dessimo una calmata, quando guidiamo, o pedaliamo, o attraversiamo…

Negli ultimi mesi, purtroppo, si sono lette molte -troppe!-notizie, in Italia, di incidenti stradali mortali, che si chiamano, in verità, se ne ricorrono le condizioni, OMICIDI stradali, il chè rende bene l’idea delle conseguenze che alcune condotte possono comportare.

E’ con paura, dovuta al duplice ruolo che chiunque di noi potrebbe rivestire, di persona offesa o di responsabile di un reato, ma anche con la speranza che la consapevolezza del rischio possa aiutare a prevenire delle tragedie, che vado a rileggere l’art. 589 bis c.p., intitolato appunto “OMICIDIO STRADALE”:

Inizia così:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni” (e già questo primo comma dovrebbe farci riflettere tutti)

Poi, in ben 3 comma, prevede pene sino a dodici anni di reclusione (e l’arresto obbligatorio, nei casi più gravi!) per chi cagiona per colpa la morte di una persona ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (!) .

Ancora, la medesima disposizione di legge prevede la reclusione da cinque a dieci anni per:”

il conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona (morte come conseguenza di velocità eccessiva);
2. il conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona (morte come conseguenza di attraversamento con il rosso o di circolazione contromano);

3. il conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni, per colpa, la morte di una persona (morte come conseguenza di inversioni vicino a incroci, curve o dossi o come conseguenza di sorpasso vicino a strisce pedonali o linea continua)

Sono ben specificate quindi, anche condotte di guida che, almeno per quella che è la mia esperienza, credo siano diffusissime, come il sorpassare un altro mezzo in prossimità di un attraversamento pedonale o il tenere una velocità eccessiva..penso sia importante esserne tutti consci.

Sono poi previste aggravanti, nel caso in cui le condotte suindicate siano poste in essere da chi si è posto alla guida senza patente, o con la patente sospesa o revocata o con auto propria sprovvista di assicurazione ed un consistente aumento della pena prevista per il reato più grave nel caso in cui conseguenza del reato sia la morte di più persone o molteplici morti e/o lesioni a persone.

Il penultimo comma, invece, prevede giustamente la diminuzione della pena sino alla metà, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

Il successivo art. 589 ter c.p., prevede che, in caso di fuga del conducente, la pena sia aumentata da un terzo a due terzi (nella denegata ipotesi in cui si verifichi un incidente stradale, è non solo doveroso ma conveniente fermarsi e collaborare quanto più possibile).

Le medesime previsioni, seppur con pene diverse, sono riportate agli artt. 590 bis e 590 ter c.p. che prevedono il reato di LESIONI personali STRADALI gravi o gravissime e di fuga del conducente nel caso di lesioni personali stradali.

Il reato di LESIONI STRADALI ricorre ovviamente quando conseguenza delle condotte suindicate non è la morte di una (o più ) persone, ma le lesioni gravi o gravissime ad una o più persone (in questo caso non è previsto l’arresto obbligatorio, ma solo facoltativo).

Credo che sia molto importante ricordare anche che l’art. 222 del Codice della Strada prevede che il Giudice, qualora emetta sentenza di condanna o di patteggiamento per il reato di omicidio stradale o lesioni personali stradali, disponga altresì la revoca della patente (comma 2) e il condannato non potrà conseguirne una nuova prima che siano decorsi 5 anni o fino a 12 anni nei casi più gravi (comma 3 bis).

Infine, per il reato di omicidio stradale, il termine di prescrizione è raddoppiato.

Mettiamoci in strada consapevoli di quello che facciamo (e facciamo i debiti scongiuri!).