Resistenza a Pubblico Ufficiale, anzi a PIU’ Pubblici Ufficiali

Lug 10, 2019

Iniziare dalla fine per capire l’inizio.

In base ad una recente sentenza delle Sezioni Unite (sent. 22 febbraio 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40981) la condotta di chi resiste a PIU’ pubblici ufficiali con UNICA azione configura un concorso formale di reati (unica azione, più reati ai sensi dell’art. 81, co. 1, c.p.).

Secondo la Suprema Corte, quindi, vero è che l’art. 337 c.p. tutela la Pubblica Amministrazione, ma vero è anche che la medesima disposizione di legge tutela i singoli agenti, che sono la rappresentazione fisica della Pubblica Amministrazione (il “braccio” volgarmente).

Gli Ermellini ritengono che in caso di resistenza a Pubblico Ufficiale non venga lesa e danneggiata solo la Pubblica Amministrazione, ma, anche, e soprattutto, l’individualità degli agenti operanti, da intendersi come portatori di interessi specifici, tanto pubblici, quanto privati.

Le Sezioni Unite, nella sentenza predetta, sposano, pertanto, tra le precedenti interpretazioni dei Giudici di merito, quella estensiva, secondo la quale, nel caso di resistenza a più pubblici ufficiali in un unico momento temporale, si configura un concorso formale di reati, a seconda di quanti siano gli operatori presenti ed osteggiati con la condotta.

Parte della Giurisprudenza precedente alla suindicata pronuncia a Sezioni Unite invero, considerando la Pubblica Amministrazione quale Unica persona offesa dal reato di cui all’art. 337 c.p., riteneva sussistente, un unico reato, nonostante la molteplicità di Agenti.

Giova ricordare che, nel caso in cui, dalla medesima condotta, derivino lesioni o minacce a danno degli agenti, verranno, altresì, contestati, a chi si è reso responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale, ulteriori reati.