Se sei vittima di stalking o di violenza domestica è bene sapere che, prima di proporre una denuncia-querela, innescando quindi l’attività giudiziaria e tutto quello che ne consegue, è possibile esperire un altro mezzo di tutela, istituito proprio a favore delle vittime di tali condotte persecutorie e violente, ovvero: l’ammonimento.
L’ammonimento è uno strumento di prevenzione di competenza esclusiva del Questore disciplinato dal D.L. n. 11/2009 (convertito in Legge n. 38/2009) e dal D.L. n. 93/2013: il primo si riferisce agli atti persecutori, mentre il secondo ne ha allargato l’oggetto, ricomprendendovi gli episodi di violenza domestica.
Ai sensi delle predette norme si intendono atti persecutori quelle “condotte reiterate, di minaccia o molesta tali da cagionare, nella persona offesa, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita”. Mentre per atti di violenza domestica si intendono “uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”, ovvero “fatti che debbano ritenersi riconducibili ai reati di percosse (art. 581 c.p.) o di lesione personale lieve (art. 582 comma 2 c.p.) consumati o tentati, commessi nell’ambito della violenza domestica.”
Per richiedere l’ammonimento del responsabile di tali condotte, la vittima, salvo che abbia già presentato denuncia querela, può presentare, personalmente o per il tramite del proprio legale, richiesta di ammonimento direttamente alle Forze dell’Ordine, esponendo in maniera quanto più precisa i fatti oggetto di causa ed indicando le varie fonti di prova (documentali e/o testimoniali) a fondamento della richiesta stessa.
Successivamente, il Questore, assunte le effettive informazioni sui fatti e sentite, se indicate, le persone informate sui fatti, qualora ritenga fondata l’istanza, procederà ad ammonire oralmente il soggetto che si è reso protagonista di comportamenti persecutori, molesti e/o violenti, intimandogli di astenersi a commettere ulteriori atti nonché a tenere una condotta conforme alla legge.
Contestualmente, sono concessi al Questore vari poteri accessori: egli può disporre la sospensione o la revoca della licenza del porto d’armi, eventualmente detenuta dell’ammonito; inoltre, se l’ammonimento si fonda su fatti di violenza domestica, il Questore non solo può agire d’ufficio (ossia senza istanza della vittima) ma può anche richiedere al Prefetto di disporre la sospensione della patente di guida dell’ammonito, da uno a tre mesi.
Nel caso in cui il soggetto già ammonito dovesse persistere nel suo intento molesto e/o violento, l’autorità giudiziaria, venuta a conoscenza del protrarsi della situazione, agirà d’ufficio, pertanto senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte della persona offesa, con conseguente aumento di pena in caso di condanna.
Concludendo, si può dire che l’ammonimento sia effettivamente un valido meccanismo di tutela che può essere esperito da tutte quelle vittime di atti persecutori o di violenza domestica, che non intendono attivare direttamente la giustizia penale, ma necessitano di salvaguardare e tutelare la propria incolumità personale.